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Informazione scientifica sui farmaci
e comparaggio In Italia la L. in merito è dettagliata ed
inequivocabile.
di Giorgio Vitali
inserito in Diritto&Diritti
nel dicembre 2001
Fonte: http://www.diritto.it/articoli/aigi/contributi/vitali1.html
Quanto raccontato da Report nella trasmissione dell' 11 ottobre
scorso, cioè la diffusione capillare di una forma di pressione
psicologica culturale ed economica finalizzata al consumismo farmaceutico
colpisce solo marginalmente i singoli cittadini che, ignari, utilizzano
medicinali convinti di assumere " proprio quelli" che
il medico ha scelto esclusivamente per loro.
Se mancasse questa convinzione, supportata dalla fiducia nel
medico prescrittore ( sia questo il medico di base o il medico
specialista ) se ne andrebbe buona parte dell' effetto terapeutico....
ed anche della speculazione farmaceutica. Il problema del cosiddetto
" conflitto di interessi" fra classe medica, ricercatori,
società scientifiche, riviste scientifiche è indubbiamente
di difficile soluzione, se anche recentemente un fatto accaduto
negli USA ha destato non poche perplessità. Infatti, l'
America Medical Association, preoccupata per la sempre maggior
frequenza con cui i regali delle industrie ai medici finiscono
sui giornali in articoli dai toni poco lusinghieri, ha dato vita
ad una campagna informativa miliardaria con la quale ricorda ai
propri aderenti gli obblighi deontologici ed etici. Ma anche questa
campagna è stata finanziata lautamente con i finanziamenti
dell' Industria !
Tutto il sistema ufficiale di cura si regge sul mito farmaceutico
perché, ad esclusione della chirurgia, buona parte di una
terapia nella società contemporanea che pure conosce molte
forme " alternative" di guarigione, si sostanzia nell'
assunzione di medicinali. La vorticosità della vita, il
sistema sanitario stesso che si sviluppa essenzialmente sul medico
di base, particolare tipo di terapeuta costruito nelle Università
italiane per prescrivere medicine, ( ricordiamoci che nelle nostre
Università le medicine non convenzionali sono tutt' oggi
pressoché ignorate e che l' aggiornamento del medico è
stato reso obbligatorio in Italia con una L. del 1999 non ancora
attuata per i litigi in corso fra le Associazioni che si contendono
i fondi governativi ), hanno favorito una situazione tipicamente
nostra nella quale la speculazione economica fa da pendant alla
confusione culturale. In questa situazione, ulteriore elemento
di confusione è rappresentato dalla esibizione miracolistica
delle cosiddette " conquiste della scienza" propalate
dai Media su suggerimento diretto dell' agguerritissimo settore
propaganda della ormai arcinota " Big Pharma".
A questi cittadini sarebbe ulteriormente ostico rendersi conto
che questo diffusissimo modo di agire nel mondo sanitario, pratica
particolarmente ripugnante perché esercitata contro persone
ignare e bisognose della massima attenzione,
1 ) Non è solo un tradimento nei confronti di tutti i
cittadini, malati in primis:
2 ) Non è solo banale e diffusa corruzione
3 ) Non è solo scorrettezza nei confronti di eventuali
colleghi onesti;
4 ) Non è solo leggerezza morale,
5 ) Non è solo truffa e furto aggravati ai danni della
Collettività, ( si prescrivono i farmaci a maggior prezzo
perché si percepisce in media dalle 3000 lire alle 5000
per ogni prescrizione ),
ma è un palese atto criminoso in quanto contravviene specifiche
e dettagliate Norme di Legge, civili e penali, italiane ed europee,
elaborate nel tempo ( secoli ! ) da tutti i paesi della Comunità
e rese omogenee nel 1992 con alcune Direttive CEE , finalizzate
all' " Uso razionale dei medicamenti". Queste Norme
sono pertanto valide anche per i paesi della UE che non hanno
un Sistema Sanitario Nazionale come il nostro.
Nel nostro caso comunque, il Sistema Sanitario Nazionale è
stato istituito nel 1978 per attuare l' articolo 32 della Costituzione
che stabilisce la responsabilità della Repubblica nella
tutela della salute individuale e collettiva.
E' bene chiarire che, mentre nel precedente sistema mutualistico
la gratuità delle medicine costituiva un automatismo di
tipo assicurativo, in quanto il cittadino anticipava i soldi alla
propria Mutua nella previsione di un ritorno nel momento del bisogno,
oggi il Sistema Sanitario Nazionale, attraverso un rapporto fiduciario
( cioè concede piena fiducia ) con i medici convenzionati
( medici di base o generalisti, e specialisti ) consegna gratuitamente
o quasi le medicine, scelte comunque fra quelle che un' apposita
Commissione di " esperti" stabilisce essere effettivamente
utili.
In altre parole, il S. S. N. paga le medicine nella previsione
che possano corrispondere a quella " garanzia" costituzionale
che è alla base dell' istituzione del S.S.N. stesso, nella
previsione che il medico sia fondamentalmente onesto, preparato,
sufficientemente aggiornato ma sopratutto che conosca a fondo
i prodotti che prescrive. La garanzia di una corretta utilizzazione
degli strumenti ( in questo caso i medicinali ) che lo Stato attraverso
il Servizio Sanitario Nazionale mette a disposizione dei cittadini
per usufruire di una qualità della vita coerente con quanto
dichiarato nella definizione del concetto di salute stilato a
suo tempo dall' O.M.S. Di recente, il Dipartimento statunitense
per la salute, l' educazione ed il benessere stabilisce che :
< Una prescrizione razionale è quella in cui il medico
opera la selezione appropriata di un farmaco , il farmaco giusto
per la persona giusta, nella giusta dose e per la giusta durata>.
Se così fosse anche in Italia, non esisterebbe alcuna
possibilità di comparaggio, eppure questa è l' unica
condizione possibile per garantire la serietà e l' efficacia
di una terapia. Altrimenti siamo nel caos e la eventuale guarigione
è affidata..... al caso.
Appare ovvio a chiunque che la conoscenza della farmacologia
in tutti i suoi aspetti più moderni ( farmacodinamica,
farmacocinetica, interazione fra farmaci, farmacoeconomia, efficacia
terapeutica basata sulle prove ) dovrebbe essere una delle premesse
fondamentali dell' attività professionale del medico, ma
evidentemente in Italia questa banale constatazione non ha ancora
colpito i responsabili dei nostri Corsi universitari di medicina,
visto che il settore farmacologico è fra i più trascurati.
Ancora oggi si contano pochissime cattedre di Farmacologia Clinica
nelle innumerevoli facoltà di medicina presenti nel nostro
paese.
In ogni caso, la Repubblica italiana tutela il cittadino, perché
la L. istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso
due articoli, il n. 29 ed il n. 31 stabilisce l' obbligatorietà
dell' informazione scientifica sui farmaci, che deve però
essere svolta dal S.S.N. stesso, attraverso le sue strutture (
U.S.L. etc...) e stabilisce l' obbligo per un apposito ufficio
del Ministero di controllare l' informazione svolta dalle Industrie.
[ L' informazione scientifica è un dovere che lo Stato
assume nei confronti dei cittadini ( art. 31, 1 comma ) ]
Insomma, l' informazione scientifica sui farmaci è un
atto pubblico, e solo per questa ragione è possibile legiferare
su di essa.
Non solo!
Il Consiglio di Stato - Sez I - Parere n. 2250 / 81 del 22 gennaio
1982 ha ritenuto che " l' informazione scientifica sul prodotto
farmaceutico è inscindibilmente connessa con la responsabilità
della produzione e commercializzazione dello stesso, proprio per
la sua precisa caratteristica di indispensabile corredo dell'
uso misurato di un preparato terapeutico che chi produce ha la
possibilità ed il dovere di conoscere e di far conoscere,
nelle sue sperimentate proprietà e nei suoi effetti ".
Insomma, una duplice responsabilità civile e penale, dello
Stato e del privato, sottintende l' attività di informazione
scientifica e giustifica l' intervento regolatore dell' Autorità
pubblica.
E' in questa ottica che si devono vedere anche i successivi interventi
legislativi, come le diverse disposizioni di L. relative alla
" farmacovigilanza" culminate con il D.LGS n. 44 del
18 / 2 / 1997 di attuazione della Direttiva 93 / 39 / CEE, che
l' Italia ha recepito con 4 anni di ritardo e che non risulta
ancora in attuazione per incultura e distrazione, visto che il
nostro paese è tra gli ultimi per numero di invii di comunicazioni
sugli effetti secondari o indesiderati dei farmaci.
E' sempre in questa ottica che il D.M. 23 / 6 / 1981, di attuazione
degli articoli 29 e 31 della L. 833 / 78, stabilisce la seguente
definizione di Informazione scientifica sui farmaci:
< L' attività di informazione scientifica sui farmaci
deve ispirarsi ai principi contenuti nella L. 833 / 78 ed essere
volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche
con riferimento all' esigenza del contenimento dei relativi consumi>
Insomma, lungi dal costituire una pubblicità dei prodotti
farmaceutici, che le aziende possono liberamente praticare nel
proprio esclusivo interesse in un regime di assoluta libertà
di mercato, l' informazione scientifica è invece volta
al contenimento razionale dei consumi. E' in questa ottica e soltanto
in questa ottica che lo Stato finanzia l' informazione scientifica
svolta dalle Imprese farmaceutiche attraverso una percentuale
sul prezzo del farmaco,
[ Ultimo aggiornamento : Comitato interministeriale Prezzi, Deliberazione
2 ottobre 1990 ] e concede agli Informatori Scientifici la possibilità
di visitare i medici durante gli orari di attività professionale
in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre, proprio per garantire l' appropriatezza dell' informazione,
il D.M. 23 / 6 / 1981, in ottemperanza all' articolo 31 della
L. 833 / 78, capoverso n. 4, ha istituito una commissione ministeriale
per la formazione e l' aggiornamento degli Informatori Scientifici.
Finalità degli istituendi corsi, alternativi a quelli che
periodicamente organizzano le Aziende farmaceutiche, era quella
di garantire un aggiornamento di base svincolato da interpretazioni
di parte e da interessi commerciali. Ovviamente, dopo due sole
riunioni, la commissione fu messa in condizione di non funzionare
grazie all' azione del suo presidente. l' ineffabile Piduilio
Poggiolini.
Essendo questi i fatti, è evidente che ci troviamo in
una situazione nella quale lo Stato attraverso il S.S.N. appalta
alle Imprese farmaceutiche una funzione di propria spettanza.
E' in questa ottica che le Organizzazioni degli Informatori Scientifici
hanno da tempo immemorabile ( dagli anni ' 50 ) richiesto, peraltro
inutilmente visto lo strapotere della nota " Big Pharma",
l' Istituzione di un Ordine professionale.
Entriamo ora nel vivo della questione: La posizione degli Informatori
Scientifici del farmaco, detti più brevemente Farmacologisti.
A documentazione del fatto che la L. italiana non ha mai previsto
che questi professionisti svolgessero attività promozionale,
sta il fatto incontrovertibile che già fin dalla Circolare
Ministeriale n. 157 del 18 / 11 / 1972 le imprese farmaceutiche
venivano consigliate di assumere laureati in materie scientifiche.
Ma è quanto mai indicativa una breve analisi del D.Lgs
541 / 92, di applicazione della Direttiva 92 / 28 / CEE per chiarire
le intenzioni del legislatore europeo.
Nel Decreto Legislativo in questione, pubblicato sulla G.U. n.
7 del 11 / 1 / 1993, l' attività dei farmacologisti viene
regolamentata negli articoli dal numero 9 al 17.
I punti salienti sono i seguenti:
1) Obbligo di assumere laureati nelle seguenti materie: Chimica,
Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Medicina, Scienze
Biologiche, Veterinaria. ( art. 9 comma 2 ) .
2) < L' attività degli Informatori scientifici è
svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco ed a tempo
pieno >.
( art. 9 comma 3 ) . Questo comma richiede un commento. Poiché
l'attività prevista dalla norma, e finanziata dallo Stato,
deve essere di pura informazione, è ovvio che non possono
essere ammessi contratti di lavoro che vincolano l' informatore
scientifico all' ottenimento di un qualsiasi fatturato, come è
previsto dai contratti di agenzia o simili.
Questi ultimi contratti, peraltro, sono oggi di grande attualità
e proposti anche da Multinazionali che fino a pochi anni orsono
non avrebbero mai imposto queste forme di pressione non solo sul
medico ma anche sul Farmacologista, il quale con un simile condizionamento
si vede costretto, per sopravvivere, ad un pressing sui medici
onde ottenerne la prescrizione.
Va peraltro aggiunto che, nei pochi casi in cui il Farmacologista
ricorre alla giustizia in seguito ad un illegittimo licenziamento,
la Giustizia riconosce l' illegittimità di questi contratti.
Un' ultima sentenza in questo senso è stata emessa dal
Tribunale di Firenze il 5 luglio 1995.
Va inoltre aggiunto il silenzio tombale del Ministero della Sanità
su questo argomento, anche se sollecitato da innumerevoli lettere
inviate dal nostro Sindacato, da Associazioni di Consumatori ed
Utenti, nonché da interrogazioni parlamentari.
3 ) < Gli informatori scientifici devono riferire al servizio
scientifico - di cui all' art. 14 - dal quale dipendono, tutte
le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci......>
( art. 9 comma 6 ).
4 ) < A partire dal 1 luglio 1993, ogni impresa...deve essere
dotata di un servizio scientifico incaricato dell' informazione
sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio è diretto
da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutiche > ( art. 14 comma 1 )
Anche questi due articoli richiedono un breve commento:
Poiché l' informazione scientifica non può essere
promozione, l' organizzazione aziendale delegata all' informazione
deve avere un vertice in un responsabile tecnico il cui nominativo
deve essere comunicato al Ministero della sanità, che risponde
della serietà e completezza dell' informazione. Il Farmacologista,
da parte sua, essendo laureato in materie pertinenti e non in
scienze commerciali, risulta essere un professionista dell' informazione,
al quale è affidata anche la responsabilità della
farmacovigilanza, ed è degerarchizzato in quanto la L.
prevede una dipendenza unicamente dal Direttore del Servizio Scientifico
dal quale riceve informazioni ed al quale riferisce i dati relativi
all' utilizzazione concreta dei medicinali. Questa, malgrado le
apparenze, non è un' utopia, infatti tale era la situazione
quando il sottoscritto fu assunto all' inizio degli anni ' 60
dalla Ciba farmaceutici; oggi, dopo alcune fusioni, Novartis Farma.
La decadenza iniziò a metà degli i anni '70, quando
fu dato l' avvio dal connubio di politica - corruzione pubblica
- commercializzazione della medicina a quel deleterio processo
di sfruttamento della società civile solo in parte caduto
sotto gli occhi della pubblica opinione con " farmacopoli",
ma che continua con lenta ma inarrestabile progressione a trasformare
la società togliendole di fatto ogni forma di garanzia.
D' altronde, farmacopoli stessa fu in realtà una blanda
fase di ripulitura che di fatto ben poco ha recuperato al popolo
italiano delle centinaia di miliardi rubati con la prescrizione
di farmaci inutili o nocivi.
Il Farmacologista deve inoltre fornire informazioni al medico
su tutti i prodotti in listino della Ditta da cui dipende.
Pratica ormai impossibile perché da anni le Imprese farmaceutiche
non formano più i loro dipendenti su tutti i prodotti del
listino, mentre la propaganda si indirizza esclusivamente sui
prodotti a maggiore redditività.
In palese contrasto con questa norma, le organizzazioni esterne
delle Industrie farmaceutiche operanti in Italia sono in diretta
dipendenza degli Uffici vendita o reparti Marketing, che non esitano
a definire gli Informatori Scientifici " forza vendita",
che valutano i medesimi esclusivamente sulla base del fatturato
della zona di riferimento, che opprimono gli Informatori con continue
e larvate minacce di licenziamento qualora la zona non rendesse
come desiderato, che impongono la promozione dei prodotti con
maggiore redditività, che eludono la farmacovigilanza perché
fa perdere tempo. La farmacovigilanza è a tutta evidenza
una degli aspetti di quella informazione sui farmaci prevista
dagli articoli 29 e 31 L. 833 / 78, e che stranamente viene scissa
dall' attività degli Informatori Scientifici.
Se l' informazione scientifica diretta è concessa alle
Aziende in deroga alle funzioni del S.S.N., non si vede perché
non dovrebbe essere obbligatorio per le Aziende svolgere attività
di farmacovigilanza al servizio del Ministero della Salute,
tantopiù che solo l' informatore scientifico può
garantire un flusso ininterrotto di segnalazioni attraverso il
continuo contatto con i medici perché è abituale
anche in Italia il fatto che un medico, quando incontra il Farmacologista
gli riferisce i risultati dell' utilizzazione di un farmaco anche
solo per avere ulteriori delucidazioni o per giustificare l' abbandono
dell' abitudine prescrittiva di un farmaco. In altri paesi europei
ove la farmacovigilanza è di fatto svolta dai farmacologisti,
le informazioni scorrono in grande abbondanza.
Inutile sottolineare che anche per quanto riguarda l' attuazione
di questi due articoli l' apposito ufficio del Ministero della
Salute è del tutto assente.
Di recente, come pubblicato su "Il Sole - 24 Ore Sanità"
del 30 ottobre, si è svolta un' audizione alla Commissione
Affari Sociali della Camera dei Deputati, dei due Direttori Generali
del Ministero, Nello Martini e Vittorio Silano, in relazione all'
indagine conoscitiva avviata dal ministro Sirchia sul funzionamento
della gestione ministeriale della farmacovigilanza. Da questa
audizione è emerso che, mentre nel 1997 sono state computerizzate
15 segnalazioni ( 3 su 1000 pervenute ) , si è passati
alle 393 del '98, alle 871 del ' 99, alle 1229 del 2000 ed alle
4235 del 1° semestre 2001. Indipendentemente però da
questa prova di progressione dell' efficienza interna, occorre
sottolineare che il problema prioritario non è quello di
catalogare le segnalazioni pervenute, ma quello di stimolare le
segnalazioni stesse, vera carenza del sistema italiano.
Infine, gli articoli 15 e 16 del D.Lgs 541 / 92 stabiliscono
le pene per l' attività di informazione scientifica svolta
irregolarmente. In particolare, l' articolo 16 si richiama agli
articoli 170, e 171 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27.07.1934 n. 1265 che puniscono il comparaggio.
Le sanzioni precedenti vengono aggiornate con queste pene: "
Arresto fino ad un anno ed ammenda da 10 a 50 milioni". Niente
male, se fosse possibile documentare questo traffico. In realtà,
sappiamo che ciò è difficile anche per l' inerzia
delle autorità competenti. Recentemente inoltre, un Informatore
Scientifico illecitamente licenziato aveva portato in giudizio
la documentazione costituita dalle fotocopie degli assegni pagati
ai medici su imposizione dell' azienda ma, dopo un iniziale battage
giornalistico la questione è stata insabbiata. Questo comportamento
non è certamente utile per riportare l' onestà nella
sanità italiana.
LA QUESTIONE DEI CAMPIONI GRATUITI DI MEDICINALI.
Come chiunque può ben immaginare, la L. tutela i consumatori
di alimenti e di medicinali dettando Norme per la corretta conservazione
dei prodotti del suolo e dell' industria.
Nel caso particolare dei medicinali, le disposizioni di L. che
colpiscono coloro che vendono o distribuiscono medicinali senza
garantire che i medesimi siano stati conservati scrupolosamente,
risalgono a Federico II, il grande imperatore che le emanò
nel 1220. Nella Legislazione italiana fondamentali sono gli l'
articoli 443 e 445 del Codice Penale.
In questi articoli la detenzione per la vendita o per la distribuzione
di medicinali " guasti o imperfetti" viene punita con
la reclusione da sei mesi a tre anni. Nella giurisprudenza l'
adulterazione e la contraffazione di sostanze medicinali è
considerata aggravante dell' adulterazione delle sostanze alimentari.
A differenza delle sostanze alimentari adulterate, che sono nocive
per la salute di ognuno, le sostanze medicinali contraffatte o
adulterate sono pericolose per la salute pubblica perché
dovendo per definizione essere somministrate ad individui ammalati,
possono precludere ad essi la possibilità di recuperare
lo stato di salute compromesso dalla infermità o possono
addirittura aggravarne le condizioni fino alla morte. Nei fatti
noi sappiamo con molta imprecisione se l' effetto collaterale
di un farmaco è provocato dal farmaco stesso, dagli eccipienti,
dall' interazione fra il farmaco ed eccipienti, dall' interazione
fra il farmaco ed altri farmaci, dall' interazione fra il farmaco,
gli eccipienti e gli alimenti......
Proprio per prevenire queste eventualità, la L. prevede
una serie di norme cui è doveroso attenersi onde garantire
a priori che i medicinali in circolazione si trovino nella situazione
di totale assenza di qualsiasi " imperfezione".
Questa esigenza è dettata anche dalla necessità
di poter valutare con precisione se l' effetto secondario del
prodotto è da attribuirsi al prodotto stesso o alla presenza
di suoi sottoprodotti provocati dalla cattiva conservazione (
calore, umidità, luce ).
Sempre nel 1992, da parte del Consiglio delle Comunità
Europee è stata emanata una Direttiva, la 92 / 25 / CEE,
che, partendo dal presupposto di " esercitare un controllo
su tutta la catena di distribuzione dei medicinali ....così
da garantire che i medicinali stessi siano conservati, trasportati
e manipolati in condizioni adeguate" stabilisce specifiche
modalità al fine di esercitare un ravvicinamento fra le
preesistenti normative dei paesi membri.
In Italia questa direttiva è stata recepita con il D.Lgs
30 / 12 / 1992 n. 538.
Questo Decreto legislativo è stato integrato con un Decreto
del Ministero della Sanità del 6 luglio 1999 ( ben sette
anni dopo ! ) [ Approvazione delle linee direttrici in materia
di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano
], che stabilisce dettagliatamente come devono essere conservati
e trasportati i medicinali.
Va chiarito peraltro, a documentazione della efficienza del nostro
sistema pubblico di fronte a problemi di così grande rilevanza
per la nostra salute, che tali linee guida erano già state
emanate dalla Commissione CEE nel 1994 [ 94 / C63 / 03 ].
Le Aziende farmaceutiche, alle quali oggi si devono associare
anche le molte industrie che producono integratori, polivitaminici,
prodotti erboristici e cosmetici, distribuiscono campioni gratuiti.
Per quanto riguarda i medicinali di prescrizione medica i dati
della Farmindustria documentano una distribuzione media annuale
di circa 100 milioni di pezzi. Questi pezzi vengono trasportati,
conservati e distribuiti ai pazienti al di fuori di qualsiasi
applicazione legislativa, senza alcun controllo da parte del S.S.N.
( U.S.L., N.A.S. ) che abitualmente svolgono ispezioni alle farmacie
ed ai depositi dei grossisti di medicinali, quindi al di fuori
di qualsiasi garanzia di L. sulla loro integrità.
Da parte del nostro Sindacato sono state avviate iniziative di
sensibilizzazione della pubblica opinione, degli Enti preposti
al controllo della salute pubblica, Ministero della Sanità,
Ministero dell' Ambiente N.A.S. , N.O.E. , Assessorati Sanità
delle Regioni, interrogazioni parlamentari, un incontro con la
C.U.F. e quant' altro, con esito nullo. La sensibilità
per questo grave rischio è uguale a zero.
Non è possibile, peraltro, evidenziare gli effetti secondari
provocati dal deterioramento di questi campioni perché
la scheda della farmacovigilanza proposta dal Ministero agli operatori
sanitari, uniformata a quella stabilita per tutti i paesi aderenti
all' Unione Europea, ove scrivere gli effetti secondari riscontrati
durante una terapia, non prevede la segnalazione della specificità
di campione per il farmaco che ha provocato l' effetto, in quanto
la massa di campioni circolanti senza alcuna protezione di L.
è una esclusiva prerogativa del nostro paese.
In ogni caso, per quanto riguarda la responsabilità civile
e penale di questa situazione, essa è tutta dell' industria
farmaceutica come stabilisce il D.Lgs 541 / 92, articolo 13, che
regolamenta l' utilizzazione dei campioni, la lettera del Ministero
della sanità del 3 giugno 1997 alla Farmindustria, la sentenza
del 18 / 05 / 2001 del Tribunale di Roma. A nostro avviso questa
situazione non è più sostenibile. I campioni vanno
spediti , come prevede la Legge, soltanto dopo richiesta scritta
e firmata dal medico su un proprio ricettario, questi non possono
essere utilizzati come propaganda indiretta instaurando un meccanismo
automatico utilizzo del campione - richiesta di prescrizione in
un secondo tempo, il medico infatti deve prescrivere secondo scienza
e coscienza.
Poiché, come si è cercato di chiarire in questo
lungo ma doveroso intervento, l' informazione è fattore
prioritario di conoscenza e di qualità della prestazione
sanitaria, e non è possibile un aggiornamento migliore
di quello svolto oralmente da Informatore a medico, come implicitamente
riconosce la L. 833 / 78, è necessario intervenire in maniera
definitiva sull' attività degli Informatori Scientifici,
garantendo coloro, e sono la maggioranza, che non desiderano altro
che di applicare integralmente il dettato legislativo.
Dr. Chim. Giorgio Vitali
Presidente Federazione Nazionale Quadri Informazione Scientifica
e Ricerca.
via Marano Equo, 32 00189 Roma
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