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Informazione scientifica sui farmaci e comparaggio In Italia la L. in merito è dettagliata ed inequivocabile.

di Giorgio Vitali
inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2001

Fonte: http://www.diritto.it/articoli/aigi/contributi/vitali1.html

Quanto raccontato da Report nella trasmissione dell' 11 ottobre scorso, cioè la diffusione capillare di una forma di pressione psicologica culturale ed economica finalizzata al consumismo farmaceutico colpisce solo marginalmente i singoli cittadini che, ignari, utilizzano medicinali convinti di assumere " proprio quelli" che il medico ha scelto esclusivamente per loro.

Se mancasse questa convinzione, supportata dalla fiducia nel medico prescrittore ( sia questo il medico di base o il medico specialista ) se ne andrebbe buona parte dell' effetto terapeutico.... ed anche della speculazione farmaceutica. Il problema del cosiddetto " conflitto di interessi" fra classe medica, ricercatori, società scientifiche, riviste scientifiche è indubbiamente di difficile soluzione, se anche recentemente un fatto accaduto negli USA ha destato non poche perplessità. Infatti, l' America Medical Association, preoccupata per la sempre maggior frequenza con cui i regali delle industrie ai medici finiscono sui giornali in articoli dai toni poco lusinghieri, ha dato vita ad una campagna informativa miliardaria con la quale ricorda ai propri aderenti gli obblighi deontologici ed etici. Ma anche questa campagna è stata finanziata lautamente con i finanziamenti dell' Industria !

Tutto il sistema ufficiale di cura si regge sul mito farmaceutico perché, ad esclusione della chirurgia, buona parte di una terapia nella società contemporanea che pure conosce molte forme " alternative" di guarigione, si sostanzia nell' assunzione di medicinali. La vorticosità della vita, il sistema sanitario stesso che si sviluppa essenzialmente sul medico di base, particolare tipo di terapeuta costruito nelle Università italiane per prescrivere medicine, ( ricordiamoci che nelle nostre Università le medicine non convenzionali sono tutt' oggi pressoché ignorate e che l' aggiornamento del medico è stato reso obbligatorio in Italia con una L. del 1999 non ancora attuata per i litigi in corso fra le Associazioni che si contendono i fondi governativi ), hanno favorito una situazione tipicamente nostra nella quale la speculazione economica fa da pendant alla confusione culturale. In questa situazione, ulteriore elemento di confusione è rappresentato dalla esibizione miracolistica delle cosiddette " conquiste della scienza" propalate dai Media su suggerimento diretto dell' agguerritissimo settore propaganda della ormai arcinota " Big Pharma".

A questi cittadini sarebbe ulteriormente ostico rendersi conto che questo diffusissimo modo di agire nel mondo sanitario, pratica particolarmente ripugnante perché esercitata contro persone ignare e bisognose della massima attenzione,

1 ) Non è solo un tradimento nei confronti di tutti i cittadini, malati in primis:

2 ) Non è solo banale e diffusa corruzione

3 ) Non è solo scorrettezza nei confronti di eventuali colleghi onesti;

4 ) Non è solo leggerezza morale,

5 ) Non è solo truffa e furto aggravati ai danni della Collettività, ( si prescrivono i farmaci a maggior prezzo perché si percepisce in media dalle 3000 lire alle 5000 per ogni prescrizione ),

ma è un palese atto criminoso in quanto contravviene specifiche e dettagliate Norme di Legge, civili e penali, italiane ed europee, elaborate nel tempo ( secoli ! ) da tutti i paesi della Comunità e rese omogenee nel 1992 con alcune Direttive CEE , finalizzate all' " Uso razionale dei medicamenti". Queste Norme sono pertanto valide anche per i paesi della UE che non hanno un Sistema Sanitario Nazionale come il nostro.

Nel nostro caso comunque, il Sistema Sanitario Nazionale è stato istituito nel 1978 per attuare l' articolo 32 della Costituzione che stabilisce la responsabilità della Repubblica nella tutela della salute individuale e collettiva.

E' bene chiarire che, mentre nel precedente sistema mutualistico la gratuità delle medicine costituiva un automatismo di tipo assicurativo, in quanto il cittadino anticipava i soldi alla propria Mutua nella previsione di un ritorno nel momento del bisogno, oggi il Sistema Sanitario Nazionale, attraverso un rapporto fiduciario ( cioè concede piena fiducia ) con i medici convenzionati ( medici di base o generalisti, e specialisti ) consegna gratuitamente o quasi le medicine, scelte comunque fra quelle che un' apposita Commissione di " esperti" stabilisce essere effettivamente utili.

In altre parole, il S. S. N. paga le medicine nella previsione che possano corrispondere a quella " garanzia" costituzionale che è alla base dell' istituzione del S.S.N. stesso, nella previsione che il medico sia fondamentalmente onesto, preparato, sufficientemente aggiornato ma sopratutto che conosca a fondo i prodotti che prescrive. La garanzia di una corretta utilizzazione degli strumenti ( in questo caso i medicinali ) che lo Stato attraverso il Servizio Sanitario Nazionale mette a disposizione dei cittadini per usufruire di una qualità della vita coerente con quanto dichiarato nella definizione del concetto di salute stilato a suo tempo dall' O.M.S. Di recente, il Dipartimento statunitense per la salute, l' educazione ed il benessere stabilisce che : < Una prescrizione razionale è quella in cui il medico opera la selezione appropriata di un farmaco , il farmaco giusto per la persona giusta, nella giusta dose e per la giusta durata>.

Se così fosse anche in Italia, non esisterebbe alcuna possibilità di comparaggio, eppure questa è l' unica condizione possibile per garantire la serietà e l' efficacia di una terapia. Altrimenti siamo nel caos e la eventuale guarigione è affidata..... al caso.

Appare ovvio a chiunque che la conoscenza della farmacologia in tutti i suoi aspetti più moderni ( farmacodinamica, farmacocinetica, interazione fra farmaci, farmacoeconomia, efficacia terapeutica basata sulle prove ) dovrebbe essere una delle premesse fondamentali dell' attività professionale del medico, ma evidentemente in Italia questa banale constatazione non ha ancora colpito i responsabili dei nostri Corsi universitari di medicina, visto che il settore farmacologico è fra i più trascurati. Ancora oggi si contano pochissime cattedre di Farmacologia Clinica nelle innumerevoli facoltà di medicina presenti nel nostro paese.

In ogni caso, la Repubblica italiana tutela il cittadino, perché la L. istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso due articoli, il n. 29 ed il n. 31 stabilisce l' obbligatorietà dell' informazione scientifica sui farmaci, che deve però essere svolta dal S.S.N. stesso, attraverso le sue strutture ( U.S.L. etc...) e stabilisce l' obbligo per un apposito ufficio del Ministero di controllare l' informazione svolta dalle Industrie. [ L' informazione scientifica è un dovere che lo Stato assume nei confronti dei cittadini ( art. 31, 1 comma ) ]

Insomma, l' informazione scientifica sui farmaci è un atto pubblico, e solo per questa ragione è possibile legiferare su di essa.

Non solo!

Il Consiglio di Stato - Sez I - Parere n. 2250 / 81 del 22 gennaio 1982 ha ritenuto che " l' informazione scientifica sul prodotto farmaceutico è inscindibilmente connessa con la responsabilità della produzione e commercializzazione dello stesso, proprio per la sua precisa caratteristica di indispensabile corredo dell' uso misurato di un preparato terapeutico che chi produce ha la possibilità ed il dovere di conoscere e di far conoscere, nelle sue sperimentate proprietà e nei suoi effetti ".

Insomma, una duplice responsabilità civile e penale, dello Stato e del privato, sottintende l' attività di informazione scientifica e giustifica l' intervento regolatore dell' Autorità pubblica.

E' in questa ottica che si devono vedere anche i successivi interventi legislativi, come le diverse disposizioni di L. relative alla " farmacovigilanza" culminate con il D.LGS n. 44 del 18 / 2 / 1997 di attuazione della Direttiva 93 / 39 / CEE, che l' Italia ha recepito con 4 anni di ritardo e che non risulta ancora in attuazione per incultura e distrazione, visto che il nostro paese è tra gli ultimi per numero di invii di comunicazioni sugli effetti secondari o indesiderati dei farmaci.

E' sempre in questa ottica che il D.M. 23 / 6 / 1981, di attuazione degli articoli 29 e 31 della L. 833 / 78, stabilisce la seguente definizione di Informazione scientifica sui farmaci:

< L' attività di informazione scientifica sui farmaci deve ispirarsi ai principi contenuti nella L. 833 / 78 ed essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all' esigenza del contenimento dei relativi consumi>

Insomma, lungi dal costituire una pubblicità dei prodotti farmaceutici, che le aziende possono liberamente praticare nel proprio esclusivo interesse in un regime di assoluta libertà di mercato, l' informazione scientifica è invece volta al contenimento razionale dei consumi. E' in questa ottica e soltanto in questa ottica che lo Stato finanzia l' informazione scientifica svolta dalle Imprese farmaceutiche attraverso una percentuale sul prezzo del farmaco,

[ Ultimo aggiornamento : Comitato interministeriale Prezzi, Deliberazione 2 ottobre 1990 ] e concede agli Informatori Scientifici la possibilità di visitare i medici durante gli orari di attività professionale in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, proprio per garantire l' appropriatezza dell' informazione, il D.M. 23 / 6 / 1981, in ottemperanza all' articolo 31 della L. 833 / 78, capoverso n. 4, ha istituito una commissione ministeriale per la formazione e l' aggiornamento degli Informatori Scientifici. Finalità degli istituendi corsi, alternativi a quelli che periodicamente organizzano le Aziende farmaceutiche, era quella di garantire un aggiornamento di base svincolato da interpretazioni di parte e da interessi commerciali. Ovviamente, dopo due sole riunioni, la commissione fu messa in condizione di non funzionare grazie all' azione del suo presidente. l' ineffabile Piduilio Poggiolini.

Essendo questi i fatti, è evidente che ci troviamo in una situazione nella quale lo Stato attraverso il S.S.N. appalta alle Imprese farmaceutiche una funzione di propria spettanza. E' in questa ottica che le Organizzazioni degli Informatori Scientifici hanno da tempo immemorabile ( dagli anni ' 50 ) richiesto, peraltro inutilmente visto lo strapotere della nota " Big Pharma", l' Istituzione di un Ordine professionale.

Entriamo ora nel vivo della questione: La posizione degli Informatori Scientifici del farmaco, detti più brevemente Farmacologisti.

A documentazione del fatto che la L. italiana non ha mai previsto che questi professionisti svolgessero attività promozionale, sta il fatto incontrovertibile che già fin dalla Circolare Ministeriale n. 157 del 18 / 11 / 1972 le imprese farmaceutiche venivano consigliate di assumere laureati in materie scientifiche. Ma è quanto mai indicativa una breve analisi del D.Lgs 541 / 92, di applicazione della Direttiva 92 / 28 / CEE per chiarire le intenzioni del legislatore europeo.

Nel Decreto Legislativo in questione, pubblicato sulla G.U. n. 7 del 11 / 1 / 1993, l' attività dei farmacologisti viene regolamentata negli articoli dal numero 9 al 17.

I punti salienti sono i seguenti:

1) Obbligo di assumere laureati nelle seguenti materie: Chimica, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Medicina, Scienze Biologiche, Veterinaria. ( art. 9 comma 2 ) .

2) < L' attività degli Informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco ed a tempo pieno >.

( art. 9 comma 3 ) . Questo comma richiede un commento. Poiché l'attività prevista dalla norma, e finanziata dallo Stato, deve essere di pura informazione, è ovvio che non possono essere ammessi contratti di lavoro che vincolano l' informatore scientifico all' ottenimento di un qualsiasi fatturato, come è previsto dai contratti di agenzia o simili.

Questi ultimi contratti, peraltro, sono oggi di grande attualità e proposti anche da Multinazionali che fino a pochi anni orsono non avrebbero mai imposto queste forme di pressione non solo sul medico ma anche sul Farmacologista, il quale con un simile condizionamento si vede costretto, per sopravvivere, ad un pressing sui medici onde ottenerne la prescrizione.

Va peraltro aggiunto che, nei pochi casi in cui il Farmacologista ricorre alla giustizia in seguito ad un illegittimo licenziamento, la Giustizia riconosce l' illegittimità di questi contratti.

Un' ultima sentenza in questo senso è stata emessa dal Tribunale di Firenze il 5 luglio 1995.

Va inoltre aggiunto il silenzio tombale del Ministero della Sanità su questo argomento, anche se sollecitato da innumerevoli lettere inviate dal nostro Sindacato, da Associazioni di Consumatori ed Utenti, nonché da interrogazioni parlamentari.

3 ) < Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico - di cui all' art. 14 - dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci......> ( art. 9 comma 6 ).

4 ) < A partire dal 1 luglio 1993, ogni impresa...deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell' informazione sui medicinali che immette sul mercato. Il servizio è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche > ( art. 14 comma 1 )

Anche questi due articoli richiedono un breve commento:

Poiché l' informazione scientifica non può essere promozione, l' organizzazione aziendale delegata all' informazione deve avere un vertice in un responsabile tecnico il cui nominativo deve essere comunicato al Ministero della sanità, che risponde della serietà e completezza dell' informazione. Il Farmacologista, da parte sua, essendo laureato in materie pertinenti e non in scienze commerciali, risulta essere un professionista dell' informazione, al quale è affidata anche la responsabilità della farmacovigilanza, ed è degerarchizzato in quanto la L. prevede una dipendenza unicamente dal Direttore del Servizio Scientifico dal quale riceve informazioni ed al quale riferisce i dati relativi all' utilizzazione concreta dei medicinali. Questa, malgrado le apparenze, non è un' utopia, infatti tale era la situazione quando il sottoscritto fu assunto all' inizio degli anni ' 60 dalla Ciba farmaceutici; oggi, dopo alcune fusioni, Novartis Farma. La decadenza iniziò a metà degli i anni '70, quando fu dato l' avvio dal connubio di politica - corruzione pubblica - commercializzazione della medicina a quel deleterio processo di sfruttamento della società civile solo in parte caduto sotto gli occhi della pubblica opinione con " farmacopoli", ma che continua con lenta ma inarrestabile progressione a trasformare la società togliendole di fatto ogni forma di garanzia.

D' altronde, farmacopoli stessa fu in realtà una blanda fase di ripulitura che di fatto ben poco ha recuperato al popolo italiano delle centinaia di miliardi rubati con la prescrizione di farmaci inutili o nocivi.

Il Farmacologista deve inoltre fornire informazioni al medico su tutti i prodotti in listino della Ditta da cui dipende.

Pratica ormai impossibile perché da anni le Imprese farmaceutiche non formano più i loro dipendenti su tutti i prodotti del listino, mentre la propaganda si indirizza esclusivamente sui prodotti a maggiore redditività.

In palese contrasto con questa norma, le organizzazioni esterne delle Industrie farmaceutiche operanti in Italia sono in diretta dipendenza degli Uffici vendita o reparti Marketing, che non esitano a definire gli Informatori Scientifici " forza vendita", che valutano i medesimi esclusivamente sulla base del fatturato della zona di riferimento, che opprimono gli Informatori con continue e larvate minacce di licenziamento qualora la zona non rendesse come desiderato, che impongono la promozione dei prodotti con maggiore redditività, che eludono la farmacovigilanza perché fa perdere tempo. La farmacovigilanza è a tutta evidenza una degli aspetti di quella informazione sui farmaci prevista dagli articoli 29 e 31 L. 833 / 78, e che stranamente viene scissa dall' attività degli Informatori Scientifici.

Se l' informazione scientifica diretta è concessa alle Aziende in deroga alle funzioni del S.S.N., non si vede perché non dovrebbe essere obbligatorio per le Aziende svolgere attività di farmacovigilanza al servizio del Ministero della Salute,

tantopiù che solo l' informatore scientifico può garantire un flusso ininterrotto di segnalazioni attraverso il continuo contatto con i medici perché è abituale anche in Italia il fatto che un medico, quando incontra il Farmacologista gli riferisce i risultati dell' utilizzazione di un farmaco anche solo per avere ulteriori delucidazioni o per giustificare l' abbandono dell' abitudine prescrittiva di un farmaco. In altri paesi europei ove la farmacovigilanza è di fatto svolta dai farmacologisti, le informazioni scorrono in grande abbondanza.

Inutile sottolineare che anche per quanto riguarda l' attuazione di questi due articoli l' apposito ufficio del Ministero della Salute è del tutto assente.

Di recente, come pubblicato su "Il Sole - 24 Ore Sanità" del 30 ottobre, si è svolta un' audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, dei due Direttori Generali del Ministero, Nello Martini e Vittorio Silano, in relazione all' indagine conoscitiva avviata dal ministro Sirchia sul funzionamento della gestione ministeriale della farmacovigilanza. Da questa audizione è emerso che, mentre nel 1997 sono state computerizzate 15 segnalazioni ( 3 su 1000 pervenute ) , si è passati alle 393 del '98, alle 871 del ' 99, alle 1229 del 2000 ed alle 4235 del 1° semestre 2001. Indipendentemente però da questa prova di progressione dell' efficienza interna, occorre sottolineare che il problema prioritario non è quello di catalogare le segnalazioni pervenute, ma quello di stimolare le segnalazioni stesse, vera carenza del sistema italiano.

Infine, gli articoli 15 e 16 del D.Lgs 541 / 92 stabiliscono le pene per l' attività di informazione scientifica svolta irregolarmente. In particolare, l' articolo 16 si richiama agli articoli 170, e 171 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27.07.1934 n. 1265 che puniscono il comparaggio. Le sanzioni precedenti vengono aggiornate con queste pene: " Arresto fino ad un anno ed ammenda da 10 a 50 milioni". Niente male, se fosse possibile documentare questo traffico. In realtà, sappiamo che ciò è difficile anche per l' inerzia delle autorità competenti. Recentemente inoltre, un Informatore Scientifico illecitamente licenziato aveva portato in giudizio la documentazione costituita dalle fotocopie degli assegni pagati ai medici su imposizione dell' azienda ma, dopo un iniziale battage giornalistico la questione è stata insabbiata. Questo comportamento non è certamente utile per riportare l' onestà nella sanità italiana.

LA QUESTIONE DEI CAMPIONI GRATUITI DI MEDICINALI.

Come chiunque può ben immaginare, la L. tutela i consumatori di alimenti e di medicinali dettando Norme per la corretta conservazione dei prodotti del suolo e dell' industria.

Nel caso particolare dei medicinali, le disposizioni di L. che colpiscono coloro che vendono o distribuiscono medicinali senza garantire che i medesimi siano stati conservati scrupolosamente, risalgono a Federico II, il grande imperatore che le emanò nel 1220. Nella Legislazione italiana fondamentali sono gli l' articoli 443 e 445 del Codice Penale.

In questi articoli la detenzione per la vendita o per la distribuzione di medicinali " guasti o imperfetti" viene punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nella giurisprudenza l' adulterazione e la contraffazione di sostanze medicinali è considerata aggravante dell' adulterazione delle sostanze alimentari. A differenza delle sostanze alimentari adulterate, che sono nocive per la salute di ognuno, le sostanze medicinali contraffatte o adulterate sono pericolose per la salute pubblica perché dovendo per definizione essere somministrate ad individui ammalati, possono precludere ad essi la possibilità di recuperare lo stato di salute compromesso dalla infermità o possono addirittura aggravarne le condizioni fino alla morte. Nei fatti noi sappiamo con molta imprecisione se l' effetto collaterale di un farmaco è provocato dal farmaco stesso, dagli eccipienti, dall' interazione fra il farmaco ed eccipienti, dall' interazione fra il farmaco ed altri farmaci, dall' interazione fra il farmaco, gli eccipienti e gli alimenti......

Proprio per prevenire queste eventualità, la L. prevede una serie di norme cui è doveroso attenersi onde garantire a priori che i medicinali in circolazione si trovino nella situazione di totale assenza di qualsiasi " imperfezione".

Questa esigenza è dettata anche dalla necessità di poter valutare con precisione se l' effetto secondario del prodotto è da attribuirsi al prodotto stesso o alla presenza di suoi sottoprodotti provocati dalla cattiva conservazione ( calore, umidità, luce ).

Sempre nel 1992, da parte del Consiglio delle Comunità Europee è stata emanata una Direttiva, la 92 / 25 / CEE, che, partendo dal presupposto di " esercitare un controllo su tutta la catena di distribuzione dei medicinali ....così da garantire che i medicinali stessi siano conservati, trasportati e manipolati in condizioni adeguate" stabilisce specifiche modalità al fine di esercitare un ravvicinamento fra le preesistenti normative dei paesi membri.

In Italia questa direttiva è stata recepita con il D.Lgs 30 / 12 / 1992 n. 538.

Questo Decreto legislativo è stato integrato con un Decreto del Ministero della Sanità del 6 luglio 1999 ( ben sette anni dopo ! ) [ Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano ], che stabilisce dettagliatamente come devono essere conservati e trasportati i medicinali.

Va chiarito peraltro, a documentazione della efficienza del nostro sistema pubblico di fronte a problemi di così grande rilevanza per la nostra salute, che tali linee guida erano già state emanate dalla Commissione CEE nel 1994 [ 94 / C63 / 03 ].

Le Aziende farmaceutiche, alle quali oggi si devono associare anche le molte industrie che producono integratori, polivitaminici, prodotti erboristici e cosmetici, distribuiscono campioni gratuiti.

Per quanto riguarda i medicinali di prescrizione medica i dati della Farmindustria documentano una distribuzione media annuale di circa 100 milioni di pezzi. Questi pezzi vengono trasportati, conservati e distribuiti ai pazienti al di fuori di qualsiasi applicazione legislativa, senza alcun controllo da parte del S.S.N. ( U.S.L., N.A.S. ) che abitualmente svolgono ispezioni alle farmacie ed ai depositi dei grossisti di medicinali, quindi al di fuori di qualsiasi garanzia di L. sulla loro integrità.

Da parte del nostro Sindacato sono state avviate iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione, degli Enti preposti al controllo della salute pubblica, Ministero della Sanità, Ministero dell' Ambiente N.A.S. , N.O.E. , Assessorati Sanità delle Regioni, interrogazioni parlamentari, un incontro con la C.U.F. e quant' altro, con esito nullo. La sensibilità per questo grave rischio è uguale a zero.

Non è possibile, peraltro, evidenziare gli effetti secondari provocati dal deterioramento di questi campioni perché la scheda della farmacovigilanza proposta dal Ministero agli operatori sanitari, uniformata a quella stabilita per tutti i paesi aderenti all' Unione Europea, ove scrivere gli effetti secondari riscontrati durante una terapia, non prevede la segnalazione della specificità di campione per il farmaco che ha provocato l' effetto, in quanto la massa di campioni circolanti senza alcuna protezione di L. è una esclusiva prerogativa del nostro paese.

In ogni caso, per quanto riguarda la responsabilità civile e penale di questa situazione, essa è tutta dell' industria farmaceutica come stabilisce il D.Lgs 541 / 92, articolo 13, che regolamenta l' utilizzazione dei campioni, la lettera del Ministero della sanità del 3 giugno 1997 alla Farmindustria, la sentenza del 18 / 05 / 2001 del Tribunale di Roma. A nostro avviso questa situazione non è più sostenibile. I campioni vanno spediti , come prevede la Legge, soltanto dopo richiesta scritta e firmata dal medico su un proprio ricettario, questi non possono essere utilizzati come propaganda indiretta instaurando un meccanismo automatico utilizzo del campione - richiesta di prescrizione in un secondo tempo, il medico infatti deve prescrivere secondo scienza e coscienza.

Poiché, come si è cercato di chiarire in questo lungo ma doveroso intervento, l' informazione è fattore prioritario di conoscenza e di qualità della prestazione sanitaria, e non è possibile un aggiornamento migliore di quello svolto oralmente da Informatore a medico, come implicitamente riconosce la L. 833 / 78, è necessario intervenire in maniera definitiva sull' attività degli Informatori Scientifici, garantendo coloro, e sono la maggioranza, che non desiderano altro che di applicare integralmente il dettato legislativo.

Dr. Chim. Giorgio Vitali

Presidente Federazione Nazionale Quadri Informazione Scientifica e Ricerca.
via Marano Equo, 32 00189 Roma

 
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